DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori Malan-Mancuso e altri
Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul
territorio delle sedi giudiziarie.
Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 155, conseguente alla delega al governo - contenuta
nell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138 - per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari presenta gravi problemi di conformità alla
delega stessa.
Innanzitutto, la delega prevede criteri “oggettivi e omogenei”. In molti
casi i criteri sono stati proprio l’opposto: sono state soppresse sedi
molto più grandi, sotto ogni parametro, di decine di altre che invece
sono state mantenute. Alcune regioni sono state particolarmente
penalizzate, altre particolarmente salvaguardate. In alcuni casi il
criterio enunciato è stato quello degli abitanti, in altri quello della
superficie, in altri ancora quello del numero dei procedimenti, o quello
del numero dei magistrati (con il paradosso che certe sedi pagano con
la soppressione l’efficienza dei suoi magistrati). Il ministro, nel
rendere conto alle commissioni competenti di queste anomalie, è
addirittura arrivato a spiegare il mantenimento di una sede nella stessa
provincia di un’altra che ha maggiore territorio, più abitanti, e sta
in una città più grande con il minore numero di comuni del territorio di
quest’ultima. Il fatto che tale parametro sia stato usato solo in
questo caso, è di per sé sufficiente ad evidenziare la mancanza di
omogeneità.
Altro aspetto problematico è quello dei tribunali metropolitani.
Infatti, non solo nella legge-delega alla lettera b), ma anche nel
D.Lgs. 491/99, la razionalizzazione, ovvero l’alleggerimento, del carico
dei tribunali metropolitani è un elemento importantissimo. Questo
criterio non è stato sempre seguito e in un caso si è addirittura
riversato su uno dei tribunali metropolitani l’intero circondario di un
altro tribunale, tra i più grandi della regione, oltre a parecchie sedi
distaccate.
È significativo sia già stata sollevata la questione di costituzionalità
riguardo alla soppressione di parecchie sedi, sulla prevalente base del
mancato rispetto della delega.
Molto problematico è l’aspetto della riduzione di spesa pubblica che
avrebbe dovuto derivare dalla razionalizzazione delle sedi giudiziarie,
aspetto decisivo per introdurre la norma di delega in un decreto legge
per “la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Il governo
che ha approvato il decreto legislativo ha previsto un risparmio di 81
milioni in tre anni, cifra peraltro molto bassa.
Ma tale cifra è stata
ottenuta sommando esclusivamente le minori spese, senza tener conto di
quelle che verranno aumentate: le spese per l’adeguamento delle sedi
accorpanti, in molti casi oggi del tutto inadeguate, e spesso
insufficienti anche se ristrutturate, le spese per il trasferimento del
personale, quelle che dovranno sostenere le pubbliche amministrazioni
per le trasferte del proprio personale in sedi più lontane e spesso meno
accessibili, e altre ancora. Il fatto che poi non si sia, neppure per
accenno, considerato i maggiori costi di tempo e di viaggio che
graveranno sui cittadini è indice di un concetto stato-centrico di
società.
È anche importante notare che il Governo non abbia tenuto in
alcun conto i pareri, equilibrati e articolati, e quasi identici fra
loro, espressi a larghissima maggioranza dalle Commissioni competenti di
Camera e Senato. Pertanto, questo disegno di legge propone che gli
effetti del decreto legislativo 155 del 2012 siano rinviati di dodici
mesi, in modo da permettere al nuovo governo e al nuovo parlamento di
ridefinire in modo razionale e conforme alla delega, la
razionalizzazione delle sedi giudiziarie.
TESTO
Articolo 1
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 11, la parola: ”dodici” è sostituita con la parola ”ventiquattro”.
2. Gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sono sospesi fino al 31 dicembre
2013″.