Ordinanza n.31 del presidente della Regione Siciliana
sono vietate tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Per l’esercizio di attività all’esterno :
– distanziamento interpersonale
– ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell’afflusso di pubblico normalmente autorizzato
mascherina obbligatoria anche all’esterno
Le medesime disposizioni si applicano anche se l’attività di ballo è offerta dagli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi commerciali.
I Sindaci, con propria ordinanza, hanno il potere di inibire l’esercizio di ciascuna attività in caso di mancato rispetto delle richiamate prescrizioni e fino al loro ripristino.
Le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni che precedono si attestano sempre al massimo edittale previsto
FERRAGOSTO (notti dei giorni 14 e 15 agosto)
– ciascun esercizio commerciale che intenda promuovere eventi aperti al pubblico, comunica tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti.
– assoluto divieto di assembramento
– limite massimo del 40% della capienza
– obbligo di utilizzare spazi all’aperto
– obbligo di indossare la mascherina.
– Al fine di evitare forme di assembramento in aree demaniali (anche in spiaggia), i sindaci con propria ordinanza possono vietare lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi.
integrazione alla ordinanza in materia di gestione dei migranti :
– sono vietati i centri di accoglienza o di quarantena organizzati sotto forma di tensostrutture
– obbligatorietà della sottoposizione di ciascun migrante all’esame oro-rino-faringeo finalizzato ad accertarne la eventuale positività al Covid-19.