Chi non paga il bollo auto può subire un controllo solo per gli ultimi tre anni; la cartella di pagamento interrompe la prescrizione, ma anch’essa scade dopo 3 anni, salvo intervenga un pignoramento o un fermo auto.
Il bollo auto è una delle imposte più evase e che più spesso crea preoccupazioni per via delle ripercussioni che l’azione di recupero può avere: infatti, per un bollo auto non pagato può scattare il cosiddetto fermo amministrativo ossia il blocco dell’auto (che comporta l’impossibilità di utilizzare la macchina per tutto il tempo in cui dura il fermo, con divieto anche di procedere alla rottamazione). Il blocco può essere cancellato non presentando il semplice ricorso al giudice, ma è necessario che intervenga la sentenza di accoglimento. In alternativa è possibile richiedere la rateazione del debito. In ogni caso, per un bollo auto non pagato l’Agenzia delle Entrate o la Regione possono chiedere solo gli arretrati degli ultimi tre anni, poiché per le somme dovute anteriormente è ormai scattata la prescrizione e nulla è dovuto.
La guida che qui segue servirà a comprendere come districarsi in questa giungla e a comprendere come difendersi in caso di bollo auto non pagato.
Entro quanto tempo va pagato il bollo auto?
Il bollo va pagato entro la fine del mese successivo a quello di scadenza. Per esempio, se il bollo scade a febbraio 2016, il pagamento deve avvenire entro il 31 marzo 2016. Dopo tale scadenza vengono addebitate le sanzioni.
Se il pagamento avviene con un ritardo di non oltre un anno, hai la possibilità di valerti del cosiddetto ravvedimento operoso: si tratta di una opzione che consente di mettersi in regola versando un importo ridotto delle sanzioni. Dopo, invece, il decorso di 12 mesi non c’è più possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso e, anzi, è verosimile che giunga la cartella di pagamento.
Come sapere se ho pagato il bollo auto e quando scade?
Per stabilire se hai dimenticato di pagare il bollo auto e a quanto ammontano gli arretrati con le relative sanzioni e more, puoi recarti presso un qualsiasi sportello dell’Aci e chiedere informazioni portando, con te, il libretto di circolazione dell’auto. Tali informazioni possono essere accessibili anche online sul sito dell’Aci all’indirizzo web: http://online.aci.it/acinet/calcolobollo/#inizio-pagina
Le stesse informazioni sono reperibili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate (ma solo per le seguenti regioni: Friuli, Marche, Sardegna, Sicilia e Val d’Aosta) all’indirizzo web:
www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/pagamenti/InterrogazionePagamenti.htm.
In alternativa è possibile fare una verifica, interpellando un’agenzia di pratiche automobilistiche di quelle abilitate alla riscossione del bollo (tra queste ci sono anche le delegazioni dell’Aci).
Se hai già ricevuto una cartella di pagamento, ma ritieni di aver già pagato il bollo auto, hai 60 giorni di tempo per opporti davanti a un giudice. Se non vuoi fare una causa, puoi presentare una richiesta di sgravio indirizzata sia all’Agente della Riscossione, sia all’ente titolare del credito (l’Agenzia delle Entrate o la Regione, a seconda del luogo). La richiesta, che non necessita di forme particolari, va spedita con raccomandata a.r. senza busta oppure attraverso una posta elettronica certificata, a cui allegare le prove di pagamento. L’istanza in autotutela non sospende i termini per il ricorso al giudice: per cui, se l’ente titolare del credito non risponde in un tempo ragionevolmente breve, sarà opportuno – prima che scadano definitivamente i giorni consentiti per l’opposizione – procedere contestualmente a depositare l’impugnazione alla Commissione Tributaria Provinciale (se la somma è inferiore a 3mila euro non c’è bisogno di avvocato o commercialista).
Prima del deposito dell’istanza è necessario procedere alla notifica della stessa all’ente titolare del credito con una richiesta di mediazione (per le modalità clicca qui). Per la particolarità della procedura è preferibile valersi di un difensore.
Che succede se arriva il bollo auto per un’auto venduta?
Spesso avviene che l’Agenzia delle Entrate o l’Agente per la riscossione richiedano il pagamento di un bollo auto per un periodo successivo all’atto di vendita dell’auto. Si pensi al caso in cui Tizio venda a marzo 2016 la propria macchina a Caio e quest’ultimo non iscriva il passaggio di proprietà al Pra (il pubblico registro automobilistico). In tal caso Tizio, figurando ancora come l’unico intestatario del mezzo, riceverà le richieste di pagamento del bollo auto. Come deve fare per difendersi?
La legge [1] dà la responsabilità del versamento del bollo auto a colui che risulta proprietario del veicolo l’ultimo giorno utile per provvedervi cioè di norma l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza (quella riportata nel bollettino e nella ricevuta di pagamento) [2]. Se, ad esempio, il bollo scade il 30 settembre e l’auto è stata venduta a dicembre, non vi è alcuna responsabilità per l’acquirente. Questi dovrà solo preoccuparsi di rinnovare il prossimo bollo, nel settembre successivo e non dovrà rispondere di quello scaduto ad agosto. Viceversa, se il bollo scade dopo la vendita dell’auto e la richiesta di pagamento viene indirizzata al venditore, quest’ultimo può procedere a richiedere lo sgravio dimostrando all’Agenzia delle entrate, con i relativi documenti, che l’atto di vendita è anteriore. Per non ricevere più richieste di pagamento di bolli auto per il futuro, il precedente proprietario può procedere – a sue spese – a fare la voltura dell’auto al Pra o a incardinare una causa presso il giudice di pace per chiedere la cosiddetta perdita di possesso dell’auto. Per maggiori informazioni sul punto leggi Come non pagare il bollo auto dopo il passaggio di proprietà.
In caso di mancata risposta alla richiesta di sgravio, conviene inoltrare un ricorso alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione si trova l’ufficio che ha chiesto il pagamento. Decorsi 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, questo diventa definitivo in caso di omessa impugnazione, e rimedi giuridici seri diversi dal ricorso non ve ne sono.
Se c’è il fermo sull’auto
Se il contribuente dovesse aver subito il fermo amministrativo (ossia il blocco dell’auto) per non aver pagato precedenti bolli o qualsiasi altra tassa, non sarà tenuto a pagare il bollo auto per i periodi successivi all’iscrizione del fermo medesimo. L’auto non può essere utilizzata ma può essere venduta nonostante il fermo (l’acquirente, però, la riceverà con tutta la misura cautelare).
Per ottenere la sospensione del fermo, è possibile chiedere una rateazione del debito: al pagamento della prima rata, si porterà la relativa ricevuta presso l’Agente della Riscossione che rilascerà una quietanza. Quest’ultima andrà depositata poi al Pra che procederà a sospendere il fermo. La cancellazione definitiva del fermo potrà avvenire solo dopo il pagamento dell’ultima rata.
Prescrizione del bollo auto
La domanda più seria che si fa chi non ha pagato il bollo auto è quando si prescrivono gli arretrati: la prescrizione infatti comporta che anche chi non è in regola viene liberato dall’obbligo di versamento superato un certo periodo di tempo. In buona sostanza è come dire che il debito “scade” e gli arretrati non possono più essere richiesti.
Il bollo auto, dunque, non è dovuto se cade in prescrizione. La prescrizione si compie dopo tre anni che iniziano a contarsi dal 1° gennaio successivo a quello in cui il pagamento è dovuto. Per esempio, se il pagamento del bollo scade a febbraio 2016, il termine di prescrizione di tre anni inizia a decorrere dal 1° gennaio 2017 e, quindi, la prescrizione si verifica il 31 dicembre del 2019. Ecco un altro esempio: il bollo auto non pagato nel 2015 non è più dovuto nel 2018, il bollo auto non pagato nel 2014 non è più dovuto nel 2017, il bollo auto non pagato nel 2013 non è più dovuto nel 2016, e così via.
Dunque il pagamento del bollo auto, il cui gettito spetta alla regione dove risiede l’intestatario di un veicolo, è un obbligo a carico di quest’ultimo che non si esaurisce nel triennio solare, come generalmente viene inteso.
La legge [3] letteralmente dispone che «l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1º gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento».
Nei tre anni in questione, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento, viene inviato da parte della Regione un rilievo o avviso bonario con la finalità di chiarire appunto bonariamente la posizione tributaria del contribuente. Gli eventuali errori materiali nel pagamento vengono sanati celermente. Se il cittadino non fornisce riscontri, l’avviso passa in ingiunzione di pagamento e al contribuente viene inviato l’atto di accertamento dall’Agente della riscossione.
Il termine di prescrizione del bollo auto si interrompe nel momento in cui il contribuente riceve un sollecito di pagamento o una cartella esattoriale. Ma anche la cartella esattoriale si prescrive (ossia scade) dopo tre anni che decorrono secondo lo stesso calcolo del bollo auto. Pertanto, con la notifica dell’atto di accertamento si interrompe la prescrizione triennale. Se il contribuente non paga l’atto di accertamento, riceverà la cartella esattoriale da parte della concessionaria della riscossione che opera a favore della Regione. Se il cittadino non si oppone nei 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, questa si prescrive in tre anni.
Sintetizzando, la prescrizione del bollo auto si può verificare in due casi:
- perché la cartella di pagamento ti è stata notificata ben dopo i tre anni successivi alla scadenza del pagamento;
- o perché, dalla data di notifica della cartella, sono decorsi più di tre anni senza che l’Agente della riscossione abbia mai inviato un sollecito di pagamento o abbia avviato un pignoramento.
Prima di cantare vittoria e credere di essere libero dal pagamento del bollo auto per intervenuta prescrizione, è bene fare un controllo su tutti gli atti ricevuti. Di norma, per evitare che qualche sollecito sia stato inviato e ce ne siamo dimenticati o a un indirizzo dove non eravamo materialmente presenti, è bene chiedere un estratto di ruolo all’Agente della riscossione con accesso agli atti amministrativi, per verificare tutte le notifiche eseguite e se le stesse sono avvenute correttamente.
Come contestare la prescrizione del bollo auto
Per il ricorso bisogna rivolgersi alla commissione tributaria provinciale. Il contenuto del ricorso che il soggetto si accinge a presentare è la contestazione del diritto del creditore (la Regione) di procedere in via esecutiva, per sopravvenuta prescrizione del credito. Anche questa eccezione va proposta con ricorso diretto agli organi speciali di giurisdizione tributaria, stante la natura tributaria del credito in contesa. La giurisprudenza della Cassazione, proprio in tema di eccezione di prescrizione di un credito per tassa automobilistica, ha infatti affermato che «quello dei giudici tributari è un magistero di tipo generale». Non riguarda, cioè, «soltanto il momento genetico o l’ammontare del tributo, ma si estende anche alle vicende successive quali, ad esempio, quelle concernenti la prescrizione del diritto al pagamento del tributo» [4].
Va infine ricordato che l’iscrizione a ruolo è radicalmente e irrimediabilmente nulla (ma la nullità va eccepita, a pena di decadenza, nel ricorso), se essa non è stata preceduta dall’avviso d’accertamento [5].
Decadenza del bollo auto
Se anche il pagamento del bollo non si è prescritto, non è detta l’ultima parola. Potrebbe infatti essere sopravvenuta la decadenza del diritto alla riscossione da parte dell’Agente della Riscossione (Equitalia finché è rimasta in vita) e, anche in tal caso, nulla dovrebbe l’automobilista. L’Agente della riscossione, infatti, è tenuto a notificare al contribuente la cartella esattoriale entro due anni da quando gli è stato consegnato il ruolo da parte della Regione o dell’Agenzia delle Entrate (tale data è indicata nel dettaglio della cartella esattoriale stessa).
Facciamo un esempio: se il pagamento del bollo scade a gennaio 2016 e, nello stesso anno, il Comune invia il ruolo all’Agente della riscossione (ossia nel 2016), qualora la cartella venga notificata al contribuente nel 2019, il pagamento non si è ancora prescritto (si prescriverà, infatti, solo il 1° gennaio 2020), ma è intervenuta la decadenza (appunto due anni dopo il 2016, ossia nel 2018) e pertanto, anche in questo caso, il pagamento del bollo non è dovuto.
Che succede se non pago il bollo auto?
Il mancato pagamento del bollo auto, non accompagnato da alcuna opposizione o richiesta di pagamento dilazionato, comporta il diritto dell’Agente della riscossione di procedere a misure cautelari (il fermo auto) o al pignoramento dei beni del contribuente: pignoramento del conto corrente, dello stipendio, della pensione, dei canoni di locazione eventualmente percepiti. È inverosimile che possa avvenire un’ipoteca sulla casa o, peggio, il pignoramento perché tali atti sono subordinati a un debito rispettivamente superiore a 20mila o 120mila euro. Per maggiori chiarimenti su questa tematica ti invitiamo a leggere l’articolo Se non pago il bollo auto e Bollo auto non pagato, conseguenze.
Bollo auto non pagato: come si calcolano interessi e sanzioni?
Gli interessi di mora vanno calcolati sulla sola somma dovuta a titolo di tassa (decreto legislativo 203/98). Va quindi esclusa dal calcolo la sanzione. In ogni caso, l’esperienza insegna che molti automobilisti che cercano di mettersi in regola da soli sbagliano i calcoli e quindi ricevono addebiti in sede di contenzioso. Per questo motivo, è consigliabile verificare gli importi sul sito del ministero dell’Economia e delle finanze oppure rivolgersi per il pagamento a uno sportello di esazione dotato di computer che effettua il conteggio automatico delle sanzioni e degli interessi di mora (normalmente si tratta delle delegazioni Aci e delle agenzie di pratiche automobilistiche).
In ogni caso, la sanzione del 3,75%, in caso di ravvedimento breve, o del 6%, caso di ravvedimento lungo, è dovuta per intero.